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    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>http://hdl.handle.net/1889/671</link>
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    <pubDate>Sun, 19 May 2013 19:21:31 GMT</pubDate>
    <dc:date>2013-05-19T19:21:31Z</dc:date>
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      <title>Dolo eventuale e colpa cosciente. Penal flavour del rischio assunto: un discrimen di natura legale o morale?</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1889/1800</link>
      <description>Title: Dolo eventuale e colpa cosciente. Penal flavour del rischio assunto: un discrimen di natura legale o morale?
Authors: Renzulli, Matteo
Abstract: Lo scopo di questa indagine, lungi dall'aspirare a fornire risposte risolutive ad antichi interrogativi o ad esporre novelli dogmi penalistici, è quello di misurare sulla bilancia della legalità le più moderne teorie, attualmente maggiormente accreditate nella dottrina penalistica italiana, atte a discernere tra dolo eventuale e colpa con previsione.&#xD;
La convinzione di fondo è costituita dall'intuizione che il noto criterio che poggia sulla natura del rischio assunto dall'agente, Risikotheorie, (per cui si ritiene che esistano rischi intrinsecamente&#xD;
dolosi e, all'opposto, rischi intrinsecamente colposi) nasconda, in realtà, prese di posizione aprioristiche e pre-giuridiche di natura essenzialmente morale. Di fronte a tale deriva metagiuridica, forse, il criterio classico dell'accettazione del rischio si presenta a tutt'oggi più neutro e presta meno il fianco all'eventualità di declinazioni soggettivistiche legate alle differenti Weltanschauungen&#xD;
degli interpreti. &#xD;
Il dolus eventualis è un "fantasma", tuttavia -  filtrata attraverso il setaccio delle Kulturnormen - tale categoria concettuale potrebbe trovare un'adeguata collocazione nel sistema penale già de lege lata.&#xD;
Brevi riflessioni s'impongono circa le prospettive de iure condendo: anziché lasciare relegata alla mera dosimetria della pena ex art. 133 I comma n° 3 cod. pen. la definizione sanzionatoria del dolus&#xD;
eventualis e, in definitiva, confinare l'espressione normativa della sua diversa e minore intensità alla sola opera di commisurazione; parallelamente ed in senso simmetricamente inverso a quanto è&#xD;
avvenuto, ab imis, per la colpa cosciente, potrebbe ponderarsi l'introduzione a livello normativo di una circostanza attenuante volta ad alleviare il castigo previsto per il delitto doloso e che renda&#xD;
l'inesprimibile leggerezza del dolo eventuale.</description>
      <pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2011-12-31T23:00:00Z</dc:date>
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      <title>La tutela penale degli animali</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1889/1799</link>
      <description>Title: La tutela penale degli animali
Authors: Basini, Silvia
Abstract: Per una serie assai ampia di motivazioni, eterogenee e&#xD;
complesse, tra cui spiccano senza dubbio il progresso scientifico in campo&#xD;
biologico ed etologico-cognitivo, l’emancipazione culturale da alcuni dogmi,&#xD;
nonché particolari esperienze storiche, la percezione degli animali nella&#xD;
coscienza sociale è nell’ultimo secolo fortemente mutata. Tale cambiamento si è&#xD;
acuito a partire dagli anni Settanta del Novecento e pare senza dubbio anche a&#xD;
oggi operante. In particolare sembra sempre più aver preso forma nella coscienza&#xD;
collettiva l’idea che gli animali non siano oggetti o strumenti creati ad esclusivo&#xD;
uso e consumo dell’uomo, ma anche creature dotate di un valore immanente sia in&#xD;
quanto esseri senzienti, sia sul più ampio sfondo di un rapporto di equilibrio, per&#xD;
così dire “sacro”, con la natura. Quest’idea che si è ormai profilata come una&#xD;
consapevolezza in ambito etico e filosofico ed è stata recepita, almeno in parte,&#xD;
nella coscienza comune, ha prodotto i suoi effetti anche in campo giuridico. Il&#xD;
bene giuridico del “sentimento per gli animali”, come tradizionalmente concepito,&#xD;
è stato infatti messo in discussione prima in forza delle interpretazioni evolutive&#xD;
verificatesi in giurisprudenza tra gli anni Ottanta e Novanta del Novecento e,&#xD;
successivamente, dalla riforma n. 473 del 1993 e da quella del 20 luglio 2004, n.&#xD;
189. Tale bene era tradizionalmente concepito come costituito da un lato dal&#xD;
sentimento di compassione dell’uomo per le altre creature, dall’altro, dalla libertà&#xD;
dell’uomo stesso di non dover assistere a crudeltà su di esse che destassero&#xD;
ribrezzo e, infine, dall’interesse d’evitare manifestazioni di brutalità considerate&#xD;
nocive da un punto di vista pedagogico. Successivamente, in forza delle segnalate&#xD;
pronunce giurisprudenziali, inizia a profilarsi l’idea dell’animale “come essere&#xD;
senziente” quale ulteriore oggetto di tutela della fattispecie, allora vigente, di&#xD;
maltrattamento. Quest’oggetto giuridico, riconosciuto e apparentemente&#xD;
sedimentatosi in giurisprudenza, non ha trovato mai esplicito e ufficiale&#xD;
riconoscimento a livello normativo. La riforma n. 473 del 1993, infatti, ha&#xD;
certamente intensificato la tutela indirettamente apprestata agli animali in forza di&#xD;
alcune nuove e più severe disposizioni e, introducendo alcuni espressi riferimenti&#xD;
lessicali alla "natura degli animali" e alle loro "caratteristiche etologiche",&#xD;
ha senza dubbio mostrato di prendere questi ultimi in considerazione anche come&#xD;
esseri autonomi dotati di loro imprescindibili peculiarità. Tuttavia, è altrettanto&#xD;
certo che la riforma stessa non abbia mutato la prospettiva e la ratio sottesa alla&#xD;
tutela di cui si tratta. Essa, come dimostrato anche dalla collocazione sistematica&#xD;
della fattispecie di "maltrattamento di animali"(allora vigente) tra quelle&#xD;
"concernenti la polizia dei costumi", rimaneva quella della protezione del&#xD;
sentimento, seppur mutato e affinatosi, nei loro confronti. La novella n. 189 del&#xD;
2004 non cambia nella sostanza tale prospettiva. Infatti, nonostante la disposizione&#xD;
d’importantissime innovazioni, quali la previsione della maggior parte delle&#xD;
fattispecie perpetrabili a danno degli animali come delitti e l’introduzione di alcuni&#xD;
nuovi reati senza dubbio capaci di assicurare una tutela più ampia e comprensiva&#xD;
agli animali stessi, l’ottica di tutela di matrice antropocentrica non pare tuttavia,&#xD;
nemmeno a oggi, cambiata. In forza della collocazione sistematica del Titolo IX bis&#xD;
subito dopo il Titolo IX dedicato ai delitti contro la moralità pubblica e al buon&#xD;
costume e prima del Titolo XI destinato alla tutela della famiglia, e soprattutto&#xD;
dell’inscriptio del Titolo "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", il bene&#xD;
giuridico enucleato ufficialmente nel codice appare tutt’ora il "sentimento per gli&#xD;
animali". Tuttavia il valore immanente delle bestie, o perlomeno di quelle dal&#xD;
nostro punto di vista più evolute, pur non essendo stato assunto dal legislatore&#xD;
come autonomo bene giuridico di categoria, sembra serpeggiare come&#xD;
consapevolezza alla base di quel sentimento effettivamente tutelato dalle norme di&#xD;
cui si discute, tanto da rendere il sentimento stesso interpretabile in modo&#xD;
parzialmente diverso e più ampio rispetto al passato. Ai tempi dell’emanazione del&#xD;
codice Rocco, infatti, esso pareva ledibile principalmente attraverso condotte&#xD;
manifestamente crudeli o raccapriccianti capaci di offendere una&#xD;
compartecipazione di tipo soprattutto emotivo-sentimentalistico alla sorte&#xD;
dell’animale. Oggi, viceversa, in forza anche delle scoperte di matrice scientifica&#xD;
cui si faceva cenno, tale sentimento pare poggiare altresì sulla base di un oggettivo&#xD;
riconoscimento di creature complesse, dotate di dignità in quanto esseri viventi e&#xD;
portatrici di leggi biologiche, seppur peculiari, spesso simili alle nostre. Queste&#xD;
recenti consapevolezze che contraddistinguono il “nuovo sentimento per gli&#xD;
animali” fanno sì che questo stesso possa essere offeso non solo da manifestazioni&#xD;
di sguaiata brutalità nei loro confronti, ma anche ogniqualvolta il sacrificio della&#xD;
vita o del benessere dell’animale non appaia strettamente necessario per un fine&#xD;
umano considerato lecito.</description>
      <pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/1889/1799</guid>
      <dc:date>2011-12-31T23:00:00Z</dc:date>
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      <title>D. lgs. 231/2001 : evoluzione normativa e prospettive di applicazione</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1889/1797</link>
      <description>Title: D. lgs. 231/2001 : evoluzione normativa e prospettive di applicazione
Authors: Badodi, Domizia
Abstract: Il D.Lgs. n. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o vantaggio da persone legate al soggetto giuridico da specifici rapporti normativamente previsti. Il presente elaborato intende offrire una panoramica di ordine generale circa l’evoluzione normativa che ha, nel corso dell’ultimo decennio, profondamente innovato la struttura e la portata del Decreto 231. Si tratta di una materia la cui evoluzione non è certamente da attribuire ad autonome iniziative del Legislatore nazionale, la cui attività di “incriminazione” degli enti è stata spesso orientata, quando non imposta, da strumenti di carattere internazionale e comunitario. Ed invero, anche in relazione alla fattispecie di corruzione privata l’Italia è vincolata ad obblighi di carattere sopranazionale, ad oggi ancora non attuati, nonostante la previsione contenuta all’art. 29, L. 25 febbraio 2008, n. 34 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)” che detta i principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. Numerosi sono ad oggi gli spunti e gli esempi sovranazionali e internazionali, ma soprattutto non si ritiene più procrastinabile un provvedimento di attuazione dei numerosi e diversi, ma purtuttavia convergenti, impegni internazionali assunti dal nostro Paese, che consentirebbe un positivo adeguamento dell’Italia agli assetti normativi quantomeno europei. Infine, pur con le criticità che lo contraddistinguono, deve riconoscersi come il sistema italiano sia già pronto ad accogliere il reato di corruzione privata anche nell’ambito 231.</description>
      <pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/1889/1797</guid>
      <dc:date>2011-12-31T23:00:00Z</dc:date>
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      <title>La legalità come "diritto fondamentale". Ragioni e implicazioni del nullum crimen nella giurisprudenza evolutiva della Corte europea</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1889/1788</link>
      <description>Title: La legalità come "diritto fondamentale". Ragioni e implicazioni del nullum crimen nella giurisprudenza evolutiva della Corte europea
Authors: Mazzacuva, Francesco
Abstract: L'indagine è volta a far emergere le luci e le ombre della giurisprudenza della Corte europea sul principio di legalità in materia penale consacrato dall'art. 7 della Convenzione. Anzitutto, si intende valutare l'impatto della definizione autonoma di "materia penale" elaborata dai giudici di Strasburgo sulla sfera di operatività del principio negli ordinamenti nazionali. Inoltre, si vuole mostrare come la declinazione della legalità attraverso i parametri di accessibilità e prevedibilità possa rappresentare tanto un'implementazione della sua dimensione garantistica, consentendone il riferimento alla creazione giurisprudenziale, quanto, per altro verso, comportare un'eccessiva esposizione del principio a ragioni di difesa sociale dalla quale può derivarne una compressione o un bilanciamento in favore delle esigenze social-preventive.</description>
      <pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>Il gioco d'azzardo nel diritto penale</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1889/1562</link>
      <description>Title: Il gioco d'azzardo nel diritto penale
Authors: Bonanno, Angela Maria
Abstract: La tesi si propone di analizzare le fattispecie di rilevanza penale in materia di gioco d'azzardo considerando anche la compatibilità con un diritto penale di tipo liberal o paternalistico. Il lavoro, inoltre, esamina aspetti medico-legali e di psichiatria forense legati al gioco d'azzardo.</description>
      <pubDate>Fri, 15 Apr 2011 22:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/1889/1562</guid>
      <dc:date>2011-04-15T22:00:00Z</dc:date>
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      <title>Clandestinità e diritto penale. Il reato e l'aggravante di immigrazione illegale</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1889/1326</link>
      <description>Title: Clandestinità e diritto penale. Il reato e l'aggravante di immigrazione illegale
Authors: Chiari, Angela
Abstract: La tesi esamina le due più significative novità introdotte dall'ultimo "pacchetto sicurezza" in materia di diritto penale dell'immigrazione: la nuova aggravante della 'clandestinità', inserita nell'art. 61 al n. 11 bis c.p.  dal D. L. 23 maggio 2008 n. 92, recante “recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito con emendamenti dalla L. 24 luglio 2008 n. 125 e il nuovo reato di ingresso e soggiorno illegali inserito all'art. 11 bis del testo unico immigrazione dalla legge 15 luglio del 2009, n. 94, recante “disposizioni in materia di sicurezza pubblica".</description>
      <pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/1889/1326</guid>
      <dc:date>2009-12-31T23:00:00Z</dc:date>
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      <title>La responsabilità degli enti estesa ai reati di omicidio e lesioni colpose per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Analisi dei criteri di imputazione oggettivi e soggettivi</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1889/1320</link>
      <description>Title: La responsabilità degli enti estesa ai reati di omicidio e lesioni colpose per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Analisi dei criteri di imputazione oggettivi e soggettivi
Authors: Grassi, Maddalena
Abstract: L’estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di lesioni colpose ed omicidio colposo, per violazione delle norme antinfortunistiche, è avvenuta senza che il legislatore prevedesse alcun meccanismo di adeguamento della disciplina alla fattispecie di illecito colposo. Nella tesi vengono analizzati in particolare i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva dei reati colposi all’ente. Si osserva come la disciplina sanzionatoria degli enti, nel settore dei reati di omicidio e lesioni colposi, da infortunio sul lavoro, riveli più chiaramente le sue peculiarità: un profilo soggettivo del tutto autonomo rispetto a quello dell’autore persona fisica del reato presupposto, che si identifica nella colpa dell’organizzazione e la centralità del Modello di Organizzazione, quale misura della diligenza dovuta dall’ente.</description>
      <pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>Diritto penale dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Tecniche di incriminazione e paternalismo giuridico</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1889/1318</link>
      <description>Title: Diritto penale dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. Tecniche di incriminazione e paternalismo giuridico
Authors: Crimi, Salvatore
Abstract: Il lavoro approfondisce i temi complessi della colpa e del nesso di causa nei settori specifici dell'infortunistica e dell'igiene del lavoro. L'articolazione argomentativa si diffonde poi sugli istituti della prescrizione e dell'oblazione, per procedere con lo studio delle tecniche di incriminazione che, informandosi alle proteiformi finalità della pena, tendono alla tutela più ampia del "Rechtsgut". La disamina approfondisce quindi le fattispecie specifiche del diritto penale del lavoro, soffermandosi sulle figure giuridiche-centri d'imputazione del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. La delega di funzioni e lo scalettamento di responsabilità completano l'orizzonte problematico dell'opera.</description>
      <pubDate>Thu, 31 Dec 2009 23:00:00 GMT</pubDate>
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      <title>Frode sportiva e doping</title>
      <link>http://hdl.handle.net/1889/1007</link>
      <description>Title: Frode sportiva e doping
Authors: Errede, Pietro
Abstract: Prima di prendere in esame la pratica del doping dal punto di vista giuridico, l'autore illustra la normativa sulla frode sportiva ed i suoi possibili punti di contatto con il fenomeno doping&#xD;
Segue l'analisi normativa un caso giurisprudenziale degli ultimi anni, il caso Juventus.</description>
      <pubDate>Wed, 31 Dec 2008 23:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2008-12-31T23:00:00Z</dc:date>
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      <title>Il reato di atti sessuali con fanciulli secondo l'art. 187 del Codice penale svizzero</title>
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      <description>Title: Il reato di atti sessuali con fanciulli secondo l'art. 187 del Codice penale svizzero
Authors: Item, Dario
Abstract: Il reato di atti sessuali con fanciulli secondo l'art. 187 del Codice penale svizzero</description>
      <pubDate>Wed, 31 Dec 2008 23:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://hdl.handle.net/1889/1006</guid>
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